08 Dic D.l. 201 del 6/12/2011 – soglia all’uso del contante scende ad euro 999,99
Il D.l. 201 del 6/12/2011 “Salva Italia” dispone la riduzione della soglia per i pagamenti in contanti da 2.499,99 euro a 999,99 euro, con decorrenza immediata dal 6/12/2011.
E’ stato dunque ulteriormente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di rasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l’ausilio di intermediari finanziari .
Di conseguenza, le persone che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto possono continuare a farlo, ma al di sotto del limite di euro 1.000, indi fino ad euro 999,99, per singola operazione, e non più fino al precedente limite di € 2.499,99.
La riduzione del limite opera anche per i libretti bancari e postali ed in geneale per tutti i titoli al portatore .
Se l’operazione comporta un esborso uguale o superiore a 1.000 euro, al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista, già a far tempo dal 13.05.2010 con il D.L. 78, per un minimo di 3.000 euro, è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno bancario o postale che riportino (obbligatoriamente fin dall’emissione e con la medesima grafia del compilatore) l’indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale) e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità.
Già il D.L. 78 del 13.05.2010 aveva precisato che l’importo limite (all’epoca di € 5.000) è riferito alla somma complessiva dell’operazione: pertanto è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di € 1.000,00 o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale.
Il rilascio di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari può essere richiesto per iscritto dal cliente senza apposizione della clausola di non trasferibilità solo per importi inferiori ad € 1.000,00.